Shoah, negazionismo, ricerca storica 1996-2016

Vent’anni fa, nell’aprile del 1996, la storica statunitense Deborah Lipstadt e la casa editrice Penguin Books Ltd. vincevano, davanti ad un tribunale di Londra, il processo intentatogli per diffamazione dallo storico inglese David Irving. Questi aveva infatti considerato diffamatorio il libro della Lipstadt, Denying the Holocaust (1), perché in esso egli veniva attaccato quale negazionista. Irving invece “sosteneva di non poter essere considerato un «negazionista» in quanto le camere a gas erano esse stesse una truffa” (2).

La vittoria in giudizio della Lipstadt, costata alla sua casa editrice ben oltre un milione di sterline dell’epoca in onorari e perizie, ha rappresentato non solo un colpo gravissimo alla credibilità personale di Irving, stimato storico militare della seconda guerra mondiale, ma soprattutto al negazionismo in quanto tale. Da allora, gli storici ritenuti negazionisti sono stati colpiti da numerose azioni giudiziarie, subendo frequenti incarcerazioni, ripetute contestazioni e persino attacchi fisici. Negli ultimi vent’anni, molti Paesi hanno via via adottato specifiche norme che puniscono come reato il negazionismo: da ultimo, l’8 giugno 2016, anche l’Italia ha emanato una normativa specifica, con la quale il negazionismo diventa reato.

Proprio in occasione della lettura del verdetto a lei favorevole, tuttavia, ai giornalisti che le chiedevano la sua opinione a proposito delle norme anti-negazioniste, di cui si cominciava proprio allora ad invocare l’approvazione, la Lipstadt aveva risposto:

"Non ritengo che simili leggi funzionino. Credo che a volte abbiano il risultato di fare dei negazionisti dei martiri" (3).

Non vi è dubbio che la questione dello sterminio degli Ebrei durante la seconda guerra mondiale rappresenta, a partire dal processo di Norimberga, il primo caso in cui si è attribuito ad un tribunale il gravoso onere di stabilire una verità storica: qualcosa di inedito per la civiltà occidentale, proprio quella che nella Grecia classica ha fondato quasi contemporaneamente scienza storica e dialettica giudiziaria.

Può essere utile, per chiarire l’importanza di questa novità sia per le scienze storiche che per quelle giuridiche, ricordare un’altra tappa fondamentale, non sempre sufficientemente messa in rilievo, di questo percorso: il 24 giugno 2003, infatti, la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) giudicò irricevibile il ricorso presentato da Roger Garaudy, filosofo, scrittore e uomo politico di sinistra, condannato in Francia nel 1998 a varie pene detentive per il suo scritto I miti fondatori della politica israeliana (4), pubblicato a fine 1995.

Nel suo libro, diffuso quasi clandestinamente, Garaudy affermava tesi ritenute dai giudici francesi negazioniste, sostenendo fra l’altro che lo Stato ebraico ha strumentalizzato per suoi fini politici la Shoah: tema quest’ultimo per altro poi (1999) messo in evidenza da storici non sospettabili di negazionismo come il Novik, che ha analizzato l’importanza del "capitale morale" costituito dalla Shoah per il crescente sostegno occidentale ottenuto da Israele alla sua politica mediorientale, quanto meno a partire dalla vittoriosa Guerra dei Sei Giorni del 1967 (5). Questione di estrema delicatezza per la storia della Shoah, anche in relazione ai rapporti di collaborazione fra il regime nazionalsocialista ed il movimento sionista nel favorire l’espatrio degli ebrei tedeschi verso le terre di Palestina, ancora sotto mandato britannico (6).

La CEDU fu esplicita nel sancire che le sentenze dell’autorità giudiziaria francese contro Garaudy non violavano la libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, affermando:

non vi sono dubbi che contestare la realtà di fatti storici chiaramente stabiliti come l’Olocausto, come fa il ricorrente nel suo libro, non ha niente a che vedere con un lavoro di ricerca storica connesso alla ricerca della verità. L’obiettivo e lo scopo di una simile azione sono del tutto diversi, poiché si tratta in realtà di riabilitare il regime nazionalsocialista e, di conseguenza, accusare di falsificazione della storia le sue stesse vittime. Quindi, la contestazione di crimini contro l’umanità appare come una delle forme più estreme di diffamazione razziale contro gli Ebrei e di incitamento all’odio contro di loro. La negazione o la revisione di fatti storici siffatti rimette in discussione i valori su cui si fonda la lotta contro il razzismo e l’antisemitismo e sono di natura tale da turbare gravemente l’ordine pubblico. Recando pregiudizio ai diritti altrui, questi atti sono incompatibili con la democrazia ed i diritti dell’uomo ed i loro autori puntano incontestabilmente ad obiettivi del tipo di quelli vietati a norma dell’art. 17 della Convenzione” (7).

Si è stabilito da allora in questo modo sul piano giuridico un nesso eziologico per cui chi nega la Shoah e/o attribuisce ad Israele il suo sfruttamento politico, in realtà sarebbe motivato non dalla ricerca della verità storica ma dalla volontà di riabilitare il nazismo e con esso il razzismo antisemita: il negazionismo diviene quindi tout court una manifestazione di razzismo e antisemitismo. Di conseguenza, sono sottratti alla tutela di uno dei diritti umani fondamentali, quello della libertà di opinione, quanti mettano in discussione la realtà storica della Shoah quale genocidio del popolo ebraico.

I legislatori italiani hanno di fatto seguito, sia pure più tardivamente, questa linea interpretativa, stabilendo una specifica aggravante della normativa più generale che punisce la propaganda del o l’istigazione al razzismo (legge 13 ottobre 1975, n. 654). Si è fatto questo inserendo un nuovo comma (3-bis) all’art. 3 della suddetta legge, articolo che vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e che ne sanziona con pene detentive la partecipazione (da sei mesi a quattro anni) e la promozione o direzione (da uno a sei anni). Questo il testo del nuovo comma:

«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

L’Italia era in difficoltà su questo scabroso terreno fin dall’approvazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio d’Europa, riguardante appunto la “lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale”: con essa venivano infatti imposti agli Stati membri una serie di cosiddetti “obblighi di criminalizzazione” nei confronti appunto del negazionismo. La situazione era divenuta ancor più sgradevole a seguito di un rapporto della UE del gennaio 2014 sull’applicazione di quella decisione quadro, rapporto che aveva stigmatizzato il ritardo dell’Italia nell’attuazione appunto dei suddetti “obblighi di criminalizzazione”, cui quindi il Parlamento italiano, attraverso un complesso e contrastato iter, ha ora voluto dare adempimento.

D’altra parte molte erano state le reazioni di sconcerto, vuoi tra i giuristi, vuoi tra gli storici, rispetto a questo indirizzo di “criminalizzazione” imposto dall’Unione Europea: una quarantina di eminenti giuristi dell’Unione delle Camere Penali italiane, per esempio, nel novembre 2013, si erano infatti espressi contro il nuovo reato di negazionismo, ritenuto “incontestabilmente d’opinione”, divisandone i molteplici rischi conseguenti alla sua introduzione nell’ordinamento penale italiano (8); così come, ancora nel 2007, uno stuolo di eminenti storici italiani (tra i quali Rodotà, Ginzburg, Luzzatto, Garston Ash) si erano già pronunciati contro il ventilato provvedimento di legge Mastella, che istituiva la nuova fattispecie di reato, sottolineando in particolare all’epoca il rischio di andare a creare il precedente di una “verità di Stato”, definita per legge.

Anche se in sede di votazione finale alla Camera chi pure aveva espresso forti perplessità ha preferito astenersi (5 voti contrari, 237 favorevoli, 102 astenuti), nel dibattito le più rilevanti questioni sollevate hanno riguardato in primo luogo la difficoltà di un’univoca identificazione del reato, per cui il giudice si troverebbe nella condizione o di dover fare egli un lavoro da storico (problema non a caso sollevato più volte anche dal giudice Charles Gray nel giudizio Irving contro Lipstadt) ovvero di dover sottostare appunto ad una preconfezionata ”verità di Stato”.

Problema non di poco conto, questo, soprattutto quando si approfondiscono i riferimenti normativi che la legge impone per la definizione del crimine: la nuova aggravante anti-negazionista fa infatti riferimento alla ”negazione della Shoah e dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

Costituita a Londra l’8 agosto del 1945 da Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Unione Sovietica, la Corte penale internazionale, ”per il giudizio e la punizione dei principali criminali di guerra dell’Asse europeo”, è meglio nota come Tribunale di Norimberga, antica capitale imperiale germanica e poi sede dei grandi raduni del NSDAP, dove si svolse il processo. I crimini contro i quali esso era chiamato a pronunciarsi, a norma dell’art. 6, erano di tre fattispecie: crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l’umanità.

Un espresso riferimento al crimine di genocidio non è in realtà presente nello statuto della corte, ma venne inserito nel capo d’accusa al numero 3, relativo, si noti, ai crimini di guerra. Il termine genocidio era stato in effetti da poco coniato dal giurista polacco Raphael Lemkin, nel suo studio sul regime (anche giuridico) di occupazione dell’Europa da parte dell’Asse, pubblicato a New York dalla fondazione Carnegie nel 1944 (9). Lemkin, divenuto collaboratore giuridico del Ministero della Guerra americano, chiese di partecipare al processo di Norimberga come uno dei consiglieri di Robert H. Jackson, pubblico ministero al processo, proprio nella speranza di dare valenza giuridica alla nuova fattispecie criminale da lui individuata, il genocidio appunto.

A Londra, mentre Lemnik sviluppava contatti con organizzazioni internazionali come la Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra (UNWCC), l’Organizzazione mondiale sionista (WZO) ed il Congresso mondiale ebraico (JWC), nelle discussioni preliminari all’avvio del processo, vi furono grosse difficoltà, soprattutto da parte britannica, ad accogliere il concetto di genocidio ed anche l’antenato della Cia, l’OSS americano, rappresentato ai massimi livelli nel gruppo di lavoro dell’accusa, mostrò una certa ostilità nei confronti di Lemkin (10). Forse è questa la ragione per cui in realtà, come fattispecie legale, il termine genocidio non venne utilizzato nella sentenza di condanna degli imputati nazisti, cosa che costrinse Lemkin a notare che ”la sentenza di Norimberga condannò i nazisti ma mancò di tenere in considerazione come norma internazionale, tutte le implicazioni morali, sociali ed umanitarie del Genocidio come crimine internazionale” (11).

L’impegno di Lemkin per colmare questa lacuna del diritto internazionale fu poi premiato dall’approvazione, nel 1948, di un’apposita convenzione delle Nazioni Unite, entrata in vigore nel 1951. La definizione di genocidio in essa contenuta, tuttavia, non ha mancato di sollevare accese polemiche, in quanto escluderebbe i crimini contro l’umanità compiuti da Stalin, per esempio, quale l’holodomor, costato la vita a milioni (forse sei) di Ucraini; come i massacri di proprietari terrieri compiuti in Cina negli anni Cinquanta; come quelli attuati dagli khmer rossi in Cambogia (con stime che variano da 800mila a oltre 3 milioni di vittime); come le uccisioni sistematiche contro i comunisti indonesiani da parte del regime di Sukarno negli anni Sessanta; per tacere del paradosso di considerare come vittime del genocidio ruandese i Tutsi e non gli Hutu, che furono ugualmente sterminati a seguito del loro rifiuto di collaborare con i massacratori.

L’eventuale magistrato giudicante oggi dovrebbe quindi rifarsi a criteri che un tribunale come quello alleato di Norimberga adottò, abbiamo appena visto con quali limiti e difficoltà, con lo scopo primario di giudicare i propri nemici: oggi la questione non è certo più semplice, dopo oltre settant’anni di una storia densa di quali e quanti ulteriori crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l’umanità. Le difficoltà di giungere ad esiti convincenti in processi del genere è infatti puntualmente e ripetutamente emersa nei casi più clamorosi, in Vietnam, nella ex-Jugoslavia, in Africa, in Medio Oriente, solo per citarne alcuni. Anche qui il problema di fondo è appunto quello di arrivare ad una valutazione giuridica attraverso l’accertamento di una verità storica.

Anche l’aspetto del “concreto pericolo di diffusione” è stato dibattuto nel nostro Parlamento: se è evidente il legame di questa nuova fattispecie criminale con le esigenze di lotta alle varie forme di criminalità informatica – risulta anche chiaro a questo punto che una qualsiasi opinione frutto di un approfondimento storico, una volta pubblicata su di un blog, può ora essere oggetto di sanzione, qualora avanzi opinioni diverse da quelle correnti. Intervistato da Radio Vaticana il 4 maggio 2016, lo storico Agostino Giovagnoli, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore, osservava infatti:

Se [la nuova normativa] fosse un impedimento assoluto a negare la Shoah, potremmo procurare dei problemi molto gravi sotto il profilo scientifico. Mi spiego: si dice generalmente che sono morti 6 milioni di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. In realtà, i calcoli più precisi parlano di 5 milioni e 800 mila: per esempio questo è un argomento di discussione storica e deve essere assolutamente libero, perché ognuno deve portare gli argomenti per arrivare il più possibile vicino alla verità. Ma se, per esempio, io dico “non è vero che sono morti 6 milioni di ebrei”, io potrei incorrere nel reato di negazionismo, semplicemente perché volevo precisare il numero degli ebrei. Deve essere garantita la libertà di ricerca storica e deve essere ben distinto l’uso del negazionismo in connessione con propaganda e incitamento all’odio. Cioè insomma, quello che deve essere colpito non è l’opinione, ma sono i comportamenti”(12).

Arriviamo quindi al punto, fin troppo ovvio per gli storici, che la storia è comunque sempre in via di riscrittura: ed anche sulla Shoah, le questioni aperte sono molte – diversamente da quello che dovrebbe accadere alla fine di un processo, il cui obiettivo, fare giustizia, richiede un’attribuzione chiara e per sempre delle responsabilità, le quali a loro volta richiedono l’accertamento univoco di una verità di fatto. Che è invece proprio quanto la scienza storica, per sua natura, si trova a dover porre continuamente in discussione. Su questo piano, infatti, la Shoah non può fare eccezione.

La questione citata dal prof. Giovagnoli, ad esempio, storiograficamente, è ancora viva e attuale: infatti in molti testi, certo non sospetti di negazionismo, si fa riferimento alle difficoltà oggettive di realizzare questo terribile calcolo, come in quello di Raoul Hilberg, La Distruzione degli Ebrei d’Europa, nel quale l’autore parla di 5,1 milioni di vittime. Un punto del quale ha chiaramente spiegato l’importanza sul piano storico, nonostante la sua tragica aridità:

È importante da molti punti di vista. Quando si suddividono queste perdite per nazioni, si trova che la maggior differenza tra il mio calcolo e quello di chi dice che furono sei milioni, è data… dall’Unione Sovietica. Che significa che, se non sono morti, sono laggiù… È importante – perché stiamo parlando di una parte fondamentale della storia degli ebrei. E stiamo parlando della storia contemporanea degli ebrei!”(13).

La questione è importante per la storia del popolo ebraico, naturalmente, come lo è quella del già accennato rapporto fra organizzazioni ebraiche e nazismo. Nel protocollo del Wansee, considerato uno dei documenti fondamentali sulla Endlösung, la “soluzione finale” del problema ebraico, si parla di 537.000 ebrei allontanati dalla Germania grazie alla collaborazione con “gli ebrei o le loro organizzazioni politiche”, con un esborso a loro carico di 9,5 milioni di dollari (12).

Con le nuove norme, ci domandiamo, ricordare questo punto potrebbe significare già incorrere nei rigori della nuova norma approvata in Italia l’8 giugno scorso, per il possibile nesso con le origini dell’odierno Stato ebraico? Certo, dovrebbe essere possibile evitare questa incriminazione, rammentando le significative parole con cui Hannah Arendt, in occasione del processo Eichmann, fece evidente riferimento alla medesima, delicatissima questione:

Ovunque c’erano ebrei, c’erano stati capi ebraici riconosciuti, e questi capi, quasi senza eccezioni, avevano collaborato con i nazisti in un modo o nell’altro, per una ragione o per l’altra. La verità vera era che se il popolo ebraico fosse stato realmente disorganizzato e senza capi, dappertutto ci sarebbe stato caos e disperazione, ma le vittime non sarebbero state quasi sei milioni”(13).

La questione del resto riguarda sì la storia del popolo ebraico, la storia del sionismo, la storia dell’odierno Stato di Israele, ma riguarda anche quella del popolo tedesco e, di conseguenza, della civiltà europea contemporanea, di cui la Germania è stata magna pars da tutti i punti di vista, nel bene e nel male. Per esempio, dal punto di vista della storia dei regimi totalitari, la questione della "sfuggente decisione di Hitler" in merito appunto alla “soluzione finale” risulta essere un punto decisivo, per comprendere quella che Foucault avrebbe chiamato la “microfisica del potere” nella Germania nazionalsocialista. Anche questa è una questione aperta, e non lo scrivono storici negazionisti:

Incerto è anche il fatto se con il termine «annientamento» [Vernichtung] degli ebrei d’Europa [Hitler] intendesse indicare il desiderio chiaramente espresso che morissero letteralmente o se intendesse parlare di una rimozione totale della loro presenza e della loro cultura dai confini dell’Europa. Hitler aveva già detto di voler cacciare con la forza gli ebrei fuori dalla Germania. Per ripulire lo stato razziale era necessario ricorrere a mezzi brutali, ma i suoi pronunciamenti non oltrepassarono mai in modo inequivocabile la linea esistente tra la rimozione fisica e lo sterminio fisico”(14).

Problema questo che ha dato adito, conseguentemente, ad un dibattito, soprattutto negli anni ’70 e ’80, che ha evidenziato posizioni diverse tra storici «intenzionalisti», «strutturalisti» e «funzionalisti», in merito all’effettiva dinamica con cui lo sterminio degli ebrei è stato deciso, organizzato e realizzato ed al rapporto fra esso e la guerra; in merito al monolitismo ovvero alla pluralità di centri di potere nell’apparato repressivo nazista, fino a parlare di una «policrazia nazista», come fa ad esempio il Broszat; in merito al fatto che sia o meno cambiato qualcosa nelle decisioni dei vertici nazisti sulla «questione ebraica» in conseguenza delle vicende di guerra, in primo luogo dell’inattesa resistenza opposta dall’Urss, che si rivelò insormontabile.

Questa discussione si connette in modo evidente all’altro rilevante approccio storiografico alla questione della Shoah, la cui spiegazione è per alcuni storici «mono-causale», per altri «multi-causale»: il primo orientamento è ben rappresentato dal Goldhagen, per il quale la genesi del fenomeno può essere spiegata solo con l’“antisemitismo eliminazionista” tipico non solo dell’hitlerismo ma della Germania in quanto tale (15); il secondo approccio è, per esempio, quello segutito invece da Arno J. Mayer (16), il quale conferisce particolare importanza per la genesi dello sterminio all’insuccesso tedesco nella campagna di Russia, in quanto considera l’eliminazione degli Ebrei intrinsecamente collegata alla crociata contro il Bolscevismo.

Da qui è del tutto ovvio arrivare ad un altro sensibilissimo punto della questione, vale a dire quello dell’«unicità» della Shoah, nell’ambito di un’inevitabile comparativismo storico fra i diversi stermini cui la storia moderna ha dato luogo: nativi americani (nel Nord e nel Sud America), popolazioni africane in epoca coloniale e post-coloniale, Armeni, Zingari, solo per citare i casi più noti, hanno sperimentato, oltre agli Ebrei europei, la potenza dell’organizzazione industriale moderna dell’assassinio di massa. La questione dell’unicità ha suscitato perciò, negli stessi anni Novanta in cui il negazionismo entrava nei tribunali, una polemica non meno dura. Basti qui menzionare le tesi di uno Steven T. Katz, secondo il quale la Shoah è nella storia l’unico tentativo di eradicazione di un intero popolo, da una parte; dall’altra, quanto ha ad esempio sostenuto David Stannard a proposito dello sterminio dei nativi nordamericani in diretta polemica proprio con Katz, da lui accusato di minimizzare gli altri genocidi a beneficio dell’“opportunistica mascherata dell’unicità del genocidio degli Ebrei” [self-serving masquerade of Jewish genocide uniqueness]. Stannard è arrivato addirittura ad affermare, a proposito delle tesi di Katz: “aggrapparsi a tutti questi tecnicismi accuratamente modulati, e insistere sulla priorità di questo solo evento, serve a legittimare lo sterminio di altri popoli” (17).

Questa rapidissima panoramica di solo alcune fra le più dibattute questioni in merito alla realtà storica della Shoah ci fa comprendere quanto sia rischioso il passo compiuto anche dal Parlamento italiano, facendo del negazionismo una nuova fattispecie criminale. Lo stesso giudice Thomas Gray, quando iniziò a leggere il suo verdetto la mattina dell’11 aprile del 1996, aveva premesso di non considerare “pertinente alle mie funzioni in quanto giudice del processo lo scoprire fatti relativi a quanto accadde – e non accadde – durante il regime nazista in Germania” (18). Ma alla fine si trovò obbligato a far proprio questo, nei 245 paragrafi del suo verdetto: vale a dire dovette prendere posizione sulle questioni storiche sollevate dal negazionista David Irving, stabilendo cosa a suo avviso era accettabile e cosa no.

La lotta per imporre la codificazione della verità storica tramite verdetti giudiziari è stata motivata ovunque, a partire dall’educazione scolastica per arrivare ai Parlamenti, dalla questione della memoria. È questa la motivazione per cui si ritiene corretto attribuire alla Shoah una sorta di superiorità morale su qualsiasi altra vicenda storica, tale da meritarne la trasformazione in un dogma storico. Scriveva infatti la Lipstadt:

Per quanto la negazione dell’Olocausto possa in effetti essere un attacco contro la storia dell’annientamento degli ebrei, nella sua essenza costituisce una minaccia per tutti coloro che credono che la conoscenza e la memoria stiano fra le pietre miliari della nostra civiltà… e per tutti coloro che credono nel fondamentale potere della ragione” (19).

Questa visione è davvero paradossale per un moderno, poiché proprio l’Illuminismo, elevando la ragione a fondamento delle società moderne, escludeva per prima cosa proprio la santificazione di qualsivoglia dogma, non solo sul piano religioso, ma a maggior ragione nelle scienze umane, che tanto esso ha contribuito a promuovere nella civiltà contemporanea. È il caso di scomodare per questo le celeberrime parole con cui Immanuel Kant definiva appunto l’Illuminismo:

L’illuminismo è l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità il quale è da imputare a lui stesso. Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stessi è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto senza esser guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza – è dunque il motto dell’illuminismo” (20).

Chiedere dunque all’umanità moderna, di qualsiasi razza e credo religioso o etico, di rinunciare a servirsi del proprio intelletto è un genocidio dello spirito al quale nessun essere umano oggi può accettare di sottostare. Ma vi è molto di più: rinunciare al sapere aude! è infatti proprio il fattore morale primario che rende possibili i massacri industriali della storia contemporanea, lo si comprende perfettamente quando si leggano le testimonianze di vittime e carnefici. È in assenza della volontà di sapere che si apre la via al tacitamento della coscienza individuale e del coraggio personale, il tacitamento che ha rende possibile ogni genocidio. Poiché in definitiva quello che lo sterminio di milioni di esseri umani nella nostra epoca ha mostrato, in modo unico e inedito, come mai prima, a tutti noi, in tutta la sua grandezza, nonostante l’affermazione dialettica della ragione del diritto della scienza, di cui andiamo tanto fieri – è il mistero del male.

La chiave per la comprensione di un simile mistero non si trova mai nelle sentenze dei tribunali perché risiede nelle profondità di ogni singolo essere umano. Sarebbe davvero drammatico allora togliere per legge a chi studia la storia questa possibile suprema aspirazione a sondare, attraverso la ricerca nelle pagine più cupe della storia umana, questo mistero, al quale nessun essere umano può sentirsi né estraneo né superiore.

(1) D. Lipstadt, Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory, New York, 1993.

(2) D.D. Guttenplan, Processo all’Olocausto, Corbaccio, Milano, 2001, p. 12.

(3) Ivi, p. 295.

(4) R. Garaudy, Les mythes fondateurs de la politique israelienne, 1995, pubblicato prima dalla casa editrice clandestina La Vieille Taupe e quindi diffuso privatamente dallo stesso Garaudy in forma di samizdat nel maggio 1996.

(5) P. Novick, The Holocaust in the American Life, Houghton Mifflin, 1999, p. 149.

(6) M. Roseman, Il Protocollo del Wansee e la «soluzione finale», Corbaccio, Milano, 2002, pp. 26 e 27.

(7) Cour Européenne des Droits de l’Homme, Quatrième Section, Décision sur la recevabilité de la requête no 65831/01 présentée par Roger Garaudy contre la France, 24 Juin 2003, p. 29.

(8) se ne veda il testo in: http://www.camerepenali.it/cat/5859/newsletter.html.

(9) Lemkin, Axis Rule In Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, New York, 1944.

(10) Una dettagliata ricostruzione del ruolo di Lemkin al processo di Norimbera si trova in: John Q. Barrett, “Raphael Lemkin and «Genocide» at Nuremberg, 1945–1946”, in C. Safferling and E. Conze (cur.), The Genocide Convention Sixty Years after its Adoption, 2010, T.M.C., Asser Press, The Hague, pp. 34-54. Risulta particolarmente interessante l’opposizione dei componenti dell’OSS presenti nello staff di Jackson ad includere Lemkin nel gruppo di lavoro dell’accusa americana. L’opposizione britannica ad introdurre il termine genocidio si basava sul fatto che questa espressione era ritenuta troppo “fantasiosa”, per cui gli esperti oxfordiani ”non riuscivano a capirne il significato”.

(11) John Q. Barrett, op. cit., p. 52.

(12) "Ddl negazionismo: posizioni ancora discordanti", Radio Vaticana, 4 maggio 2016.

(13) Citato in D.D. Guttenplan, op. cit., p. 311-312.

(14) M. Roseman, Il Protocollo del Wansee, cit., p. 141-142.

(15) H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano, 1964, p. 132.

(16) M. Roseman, Il Protocollo del Wansee, cit., p. 49.

(17) D. Goldhagen, I volonterosi carnefici di Hitler, Mondadori, Milano, 1997, passim.

(18) Arno T. Mayer, Why Did the Heavens not Open: The ‘Final Solution’ in History, 1990.

(19) Sul dibattito nato dalla pubblicazione del testo di Alan S. Rosenbaum, Is the Holocaust Unique? Perspectives in Comparative Genocide, Westview Press, 1996, si veda Christopher Shea, “Debating the uniqueness of the Holocaust”, The Chronicle of Higher Education, 31 maggio 1996.

(20) Riportato in D.D. Guttenplan, Processo all’Olocausto, cit., p. 285.

(21) D. Lipstadt, Denying the Holocaust, cit., pp. 19-20.

(22) I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?, 1784.

Print Friendly, PDF & Email