COSTITUZIONE: COSA POTREBBE CAMBIARE

MODIFICHE IN SINTESI

Il PARLAMENTO

E’ composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale.

Camera dei Deputati Sarà l’organo politico, costituito da 518 deputati (oggi sono 630), di cui 18 eletti all’estero. I deputati a vita, nominati dal Presidente della Repubblica (PdR), prendono il posto dei senatori a vita e possono essere 3; di diritto sono deputati gli ex Presidenti della Repubblica. L’età minima per essere eletti scende a 21 anni (adesso è 25). La Camera è eletta per cinque anni.
Senato Federale I senatori saranno 252 (oggi sono 315), eletti in ciascuna Regione contestualmente ai consigli regionali. Ogni regione dovrà eleggere almeno sei senatori (ma a Molise e Val d’Aosta ne spettano rispettivamente due e uno). A loro si sommeranno i 42 delegati delle Regioni, che partecipano ai lavori del Senato federale senza diritto di voto: due rappresentanti per ogni regione più due per le Province autonome di Trento e Bolzano. Sarà eleggibile chi ha 25 anni (oggi la soglia è di 40 anni). Con la proroga dei Consigli regionali e delle province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.
Durata della legislatura. La Camera e’ eletta per 5 anni. I senatori eletti in ciascuna regione restano in carica fino alla data della proclamazione del nuovo consiglio regionale.
Fine del bicameralismo perfetto e iter delle leggi. Un compromesso in sede costituente aveva portato al bicameralismo perfetto nella Costituzione del 1948. Con l’attuale riforma Camera e Senato federale si occuperanno di argomenti diversi:
a. La Camera esamina le leggi su materie riservate allo Stato (ad es. politica estera, difesa, giustizia); il Senato ha 30 giorni (15 se si tratta di decreti) per proporre modifiche, ma la decisione spetta alla Camera.
b. Il Senato esamina leggi che riguardano le materie concorrenti, cioè quelle riservate sia allo Stato che alle Regioni. La Camera può proporre modifiche, ma la decisione spetta al Senato.
c. Resta una sorta del precedente bicameralismo perfetto su alcuni argomenti: per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, Senato e Camera legiferano alla pari. In mancanza di accordo, interviene una terza assemblea: una commissione mista di 60 membri indicati dai presidenti delle due Camere.
Le commissioni di garanzia (o i comitati con compiti di ispettivi, di controllo e di garanzia) saranno presiedute da esponenti dei gruppi di opposizione.
Il referendum sulle leggi costituzionali (referendum confermativo) sarà sempre possibile anche quando i testi vengono approvati da entrambe le Camere con la maggioranza dei 2/3 nella seconda votazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica (PdR) non è più il rappresentante dell’unità nazionale, ma è «garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica». E’ eletto per un mandato settennale con votazione a scrutinio segreto; deve ottenere la maggioranza dei due terzi di un’assemblea formata da deputati, senatori, presidenti delle Regioni, e da due delegati per ciascun consiglio regionale. È eleggibile chi ha compiuto 40 anni (attualmente ne sono richiesti 50). Si accentua il ruolo ‘notarile’ del PdR, cui viene tolto il potere di sciogliere le Camere e di dare l’incarico di formare il governo. Il potere di sciogliere le Camere passa al primo ministro e il PdR lo decreta su richiesta del primo ministro (o in caso di morte o dimissioni o di voto di sfiducia) che se ne assume la responsabilità; l’incarico di formare il governo viene conferito dal PdR sulla base del risultato elettorale e deve essere nominato premier il candidato della coalizione vincente. Il PdR ha l’obbligo di sciogliere la Camera nel caso in cui la maggioranza uscita dalle urne approvi una mozione di sfiducia. Il Capo dello Stato indice le elezioni della Camera e quelle del Senato. Può inviare messaggi alle Camere, promulga le leggi, nomina i funzionari dello Stato, i presidenti delle Authority e del Cnel, comanda le forze armate, presiede il Csm e ne nomina il vicepresidente, può concedere la grazia.

IL PRIMO MINISTRO

Premierato. Viene meno la figura del presidente del Consiglio, sostituita dal Primo ministro, con un sensibile aumento dei poteri: nomina e revoca i ministri e ne dirige l’attività; determina la politica generale del governo; non deve ottenere la fiducia della Camera per insediarsi, ma deve illustrare il suo programma su cui la Camera esprime il proprio voto. Ha il potere di sciogliere la Camera. Può chiedere alla Camera di esprimersi «con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del governo», cioè può chiedere alla Camera di votare «con priorità» la fiducia su una proposta che ritiene prioritaria (in caso la sua maggioranza non votasse positivamente potrebbe sciogliere la Camera). La Camera può costringere il premier alle dimissioni dopo la presentazione e l’approvazione di una mozione di sfiducia firmata da almeno un quinto dei componenti. I deputati appartenenti alla maggioranza uscita dalle urne possono presentare una mozione di sfiducia costruttiva con la designazione di un nuovo primo ministro. Per salvarsi dalla sfiducia, il premier non potrà contare sul voto delle opposizioni: se si verificasse un caso del genere sarebbe costretto ugualmente alle dimissioni. Sono preclusi i cd. ”ribaltoni”, cioè i cambi di maggioranza durante la legislatura.
I primo ministro viene eletto mediante una sorta di elezione diretta compatibile con il sistema proporzionale: i candidati premier si collegano con i candidati alla Camera (oppure con una o più liste di candidati a deputati) e il PdR nomina primo ministro il candidato della coalizione vincente.

LE REGIONI

Alle Regioni viene riconosciuta (cd. devolution) potestà legislativa esclusiva su alcune materie: assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione, polizia amministrativa e regionale. La riforma comporta una frammentazione di competenze: ad esempio, la competenza in materia di salute spetta allo Stato, l’organizzazione sanitaria alle Regioni (oppure, in ambito scolastico, ci sono competenze esclusive dello Stato, esclusive delle Regioni, concorrenti Stato-Regioni).
Mediante la cd. clausola di interesse nazionale il governo può impugnare una legge regionale ritenuta lesiva dell’interesse nazionale: invita la regione a cancellarla e, in caso di risposta negativa, sottopone la legge regionale al Parlamento in seduta comune che ha 15 giorni di tempo per annullarla. Lo Stato può sostituirsi agli enti locali nel caso di mancato rispetto di norme internazionali o di pericolo grave.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

I componenti del Consiglio superiore della magistratura vengono eletti per i due terzi dai magistrati, per un sesto dalla Camera e per un sesto dal Senato federale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dei 15 giudici 4 saranno nominati dal PdR (uno in meno), 4 dalle supreme magistrature, 3 dalla Camera, 4 dal Senato (così salgono da cinque a sette quelli di nomina parlamentare). Non si potranno candidare o essere nominati a cariche pubbliche nei tre anni successivi al mandato.

I TEMPI DELL’ATTUAZIONE

La riforma, nel caso sia confermata dal referendum che dovrà necessariamente svolgersi in quanto manca l’approvazione dei 2/3 del Parlamento, potrà essere attuata con la seguente tempistica:
a. dopo il referendum: eleggibilità e immunità dei parlamentari, età per l’elezione a PdR, Authority (che sono riconosciute costituzionalmente), federalismo, interesse nazionale;
b. dal 2011: Senato federale, iter delle leggi, nuovi poteri del PdR, premierato.
c. dal 2016, 5 anni dopo l’elezione del primo Senato Federale: riduzione dei parlamentari, età per essere eletti alla Camera, contestualità tra elezione del Senato federale e dei consigli regionali.

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